PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai marescialli dell'Arma dei carabinieri già graduati ed iscritti nel ruolo d'onore, che sono stati riconosciuti da una commissione medica militare come permanentemente inabili al servizio militare ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno speciale una tantum.

Art. 2.

      1. L'entità dell'assegno di cui all'articolo 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. L'assegno speciale di cui all'articolo 1 non costituisce reddito ai fini fiscali e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione o contribuzione.